Chi
è il dietista?
Il
dietista è un operatore sanitario cui competono le
attribuzioni
previste dal D.M. del Ministero della Sanità n. 744 del 1994
e
successive modifiche ed integrazioni; ovvero è competente
per
tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione
dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti
educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche
alimentari, nel rispetto della normativa vigente. I laureati in
dietistica organizzano e coordinano le attività specifiche
relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
collaborano con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico
sanitario del servizio di alimentazione; elaborano, formulano ed
attuano le diete prescritte dal medico e ne controllano
l'accettabilità da parte del paziente; collaborano con altre
figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento
alimentare; studiano ed elaborano la composizione di razioni alimentari
atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e
pianificano l'organizzazione di servizi di alimentazione di
comunità di sani e di malati; svolgono attività
didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di
principi di alimentazione corretta, tale da consentire il recupero ed
il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di
collettività e di gruppi di popolazione; svolgono la loro
attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
In Italia si consegue il titolo di Dottore Dietista attraverso il
conseguimento di una laurea di primo livello nella classe delle lauree
L-SNT/3 il cui accesso è a numero programmato nazionale.
Il dietista è quindi in possesso della laurea in
dietistica il cui esame finale ha valore di abilitazione
di Stato per l’esercizio della professione.
CODICE DEONTOLOGICO
PREMESSA
Il
Dietista
è il professionista sanitario competente per tutte le
attività finalizzate alla
corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione
ivi compresi gli
aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle
politiche
alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
Il Dietista
deve considerare se stesso al servizio del genere umano. Il suo
atteggiamento e
il suo agire devono essere guidati dal rispetto per le persone e dal
desiderio
di promuovere la salute.
Le regole
del presente codice sono vincolanti per tutti i dietisti. La mancata
conoscenza
delle norme del presente codice non esime dalla
responsabilità disciplinare.
CAPO
I.
Responsabilità professionale
SEZIONEI.
ASPETTI
GENERALI
1.Il
Dietista svolge la sua attività in tutti gli ambiti inerenti
la nutrizione di
individui e/o gruppi di popolazione in stato di salute o di malattia.
2.Il
Dietista evita discriminazioni verso altre persone sulla base della
razza, del
sesso, del credo, della religione, dell’età e
dell’origine.
3.Il
Dietista deve attenersi agli atti di competenza del Profilo
Professionale (D.M.
14 settembre 1994 n. 744).
4.Il
Dietista deve evitare qualsiasi comportamento che possa screditare la
professione.
5.Il
Dietista ha il dovere di valutare il proprio operato nel tempo
attraverso
l’autoverifica e la riflessione critica sulle proprie
esperienze.
6.Il
Dietista partecipa alla formazione professionale permanente e alla
ricerca.
Diffonde i risultati con l’obiettivo del miglioramento
continuo della
professione.
SEZIONEII.ASPETTI
PROFESSIONALI
Il Dietista
impegnato in ambito clinico (per quanto attiene
all’elaborazione, formulazione
ed attuazione della dieta) deve:
1) porre al
centro del proprio intervento il paziente e le sue esigenze;
2) operare
in presenza della prescrizione medica comprensiva della diagnosi, sia
in regime
di dipendenza che in regime libero professionale;
3) sapere
che l’intervento clinico (stesura del piano dietetico
personalizzato sulla base
della prescrizione medica) si differenzia dall’intervento di
educazione
alimentare. Il Dietista infatti esplica l’intervento di
educazione alimentare
in piena autonomia, senza il vincolo della prescrizione, né
della diagnosi del
medico secondo i criteri metodologici educativi: individuazione dei
bisogni,
definizione degli obiettivi, stesura del progetto e verifica del
risultato,
flessibilità, partecipazione dell’Utente/Utenti al
processo educativo;
4) collaborare
attivamente con i membri del team, familiari e caregivers, per attuare
il suo
ruolo specifico:
5) possedere
una formazione specifica ed un aggiornamento continuo in ambito clinico;
6) valutare
costantemente l’efficacia della sua prestazione. Nel caso di
eventuali
divergenze circa la prescrizione
e/o l’indicazione alla dieta, il Dietista esprime e documenta
la sostanza e le
motivazioni del proprio disaccordo e persegue la soluzione migliore per
il
paziente. All’interno delle strutture richiede
l’intervento della maggiore
professionalità sovraordinata a dirimere il contrasto
nell’esclusivo interesse
del paziente. Nei casi di dissenso grave e di conflitti insanabili il
Dietista
si riserva di non attuare l’indicazione prescritta
avvalendosi dell’obiezione
di coscienza prevista dall’art. 14 del Codice Deontologico.
CAPO
II.
Responsabilità verso la società
1.Il
Dietista deve interessarsi al benessere della popolazione collaborando
con
istituzioni, società scientifiche o enti pubblici (scuole,
comunità per anziani
ecc.), industrie del settore alimentare e della ristorazione
collettiva,
istituti di ricerca, per l’organizzazione e la promozione di
progetti di studio
e di interventi a carattere divulgativo
e/o educativo.
2.Il
Dietista verifica costantemente che il suo intervento nutrizionale sia
fondato
su dati scientificamente validati e aggiornati e/o basati sulle linee
guida
nazionali ed internazionali.
3.Il
Dietista permette l’uso del suo nome o
l’indicazione della sua professione per
certificare informazioni nutrizionali riferite a prodotti e/o gruppi di
prodotti, solo se:
• ha
direttamente supervisionato i requisiti nutrizionali del prodotto
• la fonte
dell’informazione è indicata
• le
affermazioni non contengono opinioni o aspettative, ma solo conoscenza.
4.Il
Dietista che desidera informare il pubblico ed i colleghi dei propri
servizi
usa informazioni veritiere e non notizie false e fuorvianti
nell’ambito delle
normative.
5.Il
Dietista può raccomandare prodotti, in tal caso fornisce
complete e chiare
informazioni con dati circa la fonte dell’informazione.
6.Il
Dietista non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche
o associative per
conseguire vantaggi personali.
CAPO
III.
Responsabilità verso l’utente/cliente
1.Il
Dietista fornisce informazioni sufficienti per permettere al proprio
assistito
di prendere decisioni competenti e si accerta che questi comprenda e
condivida
le scelte assistenziali a lui rivolte.
2.Il
Dietista, nel caso di situazioni in contrasto con la coscienza
personale e i
principi etici che regolano la professione, s’impegna a
trovare la soluzione
operativa più idonea nel rispetto dell’autonomia e
della dignità della persona. Solo in caso
di conflitti insanabili si può avvaere
dell’obiezione di coscienza.
3.Il
Dietista deve mantenere il segreto professionale relativamente allo
stato di
salute della persona e alla sua vita privata.
4.Il
Dietista raccoglie e gestisce i dati rispettando la riservatezza delle
informazioni che giungono in suo possesso.
CAPO
IV.
Responsabilità verso gli altri operatori
1.Il
Dietista mette a disposizione degli altri operatori sanitari le proprie
competenze e collabora con loro lealmente per la salute
dell’utente.
2.Il
Dietista rispetta le competenze professionali degli altri operatori
sanitari,
collabora con loro attivamente adoperandosi a elevare lo standard
qualitativo della
prestazione.
3.Il
Dietista ha il dovere di informarsi, presso gli altri operatori
interessati,
riguardo il piano assistenziale e terapeutico della persona a lui
affidata.
CAPO
V.
Responsabilità verso i colleghi
1.Il
Dietista deve collaborare con i colleghi al fine di condividere
informazioni ed
esperienze che possono contribuire a migliorare il livello
professionale di
ciascuno e ad elevare gli standard di pratica professionale.
2.Il
Dietista deve mantenere vivo il principio etico della
solidarietà collegiale,
collaborando perché siano mantenuti la dignità e
il rispetto del profilo
professionale nella difesa dello spirito di onestà e di
integrità della professione.
3. Il
Dietista valuta obiettivamente, evitando i pregiudizi, le performance
di colleghi,
aspiranti colleghi e studenti, l’assegnazione di premi o
altri riconoscimenti.
4.Il Codice
Deontologico deve essere conosciuto e rispettato anche dagli studenti
dei corsi
di Laurea durante l’effettuazione del tirocinio pratico.
Fonti
bibiografiche
1.L.
Benci. Le
professioni sanitarie (non mediche) - ed. Mc
Graw-Hill,
2002
2.D.
Rodriguez.Codici deontologici delle professioni sanitarie a confronto,
in L.
Benci Le professioni sanitarie (non mediche) - ed. Mc GrawHill, 2002
3.Federazione
Nazionale Collegi IPASVI.Codice Deontologico 1999
4.ADA’ s
revised code of Ethics.Journal of the American Dietetic Association
1999;
99:109-110.
5.European Federation of the Associations of Dietitians
(EFAD).Guidelines
on Ethics for Dietitians in Europe, 1985
6.Associazione
Nazionale Dietisti (ANDID).Codice di Etica Professionale, Fiuggi 1995
7.Associazione
Nazionale Dietisti (ANDID).Codice di Etica Professionale, Tivoli 2003
8.Dietitians board disciplinary committee.Statement of conduct, a cura
di
British Dietetic Association 1994
9.American Dietetic Association (ADA).ADA’s Code of Ethics,
1987
10.German
Association of Dietitians.Riflessioni sull’etica nella
professione di dietista.
La Clinica Dietologica 1984; 11:105-110
11.“Autonomia
e responsabilità del dietista in ambito clinico”-
Posizione ANDID, anno2005
Approvato
dall’assemblea dei soci ANDID
a Riccione
il 1 Aprile 2009
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